L’istanza di rateizzazione presentata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituisce riconoscimento del debito e non impedisce di contestare il debito tributario (C.T.P. di Lucca n° 630/18)
Interessante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale – uniformandosi all’orientamento ormai granitico della Corte di Cassazione – ha confermato il principio secondo cui l’istanza di rateazione non costituisce riconoscimento del debito e, pertanto, non impedisce al contribuente di contestare il debito tributario.
In particolare, i Giudici lucchesi, hanno specificato che “non può costituire acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo […] l’effetto di precludere ogni contestazione“.
Nel giudizio in parola, il contribuente – difeso dai professionisti dello Studio – impugnava una serie di cartelle di pagamento a mezzo estratto di ruolo, contestando la mancata notifica delle stesse.
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) che, replicando all’eccezioni del contribuente, sottolineava il fatto che quest’ultimo aveva presentato nel corso degli anni diverse istanze di rateazione per le cartelle di pagamento impugnate, con conseguente “riconoscimento del debito” e “conoscenza legale delle cartelle“.
Sulla base dei fatti processuali sopra esposti, la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – affermando l’irrilevanza dell’istanza di rateizzo presentata dal contribuente – ha annullato il debito erariale del contribuente, in quanto – per alcune cartelle di pagamento impugnate – ha ritenuto irrimediabilmente viziata l’attività di notifica.