Fatture false: annullamento dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Lucca, n° 310/25)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, con la sentenza n° 310/25, ha annullato totalmente la pretesa fiscale dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Lucca) pari alla somma di circa €. 340.000,00 avanzata nei confronti del contribuente, assistito dall’Avv. Federico Marrucci dello Studio Legale Tributario Arcadia.

L’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente anche l’utilizzazione in contabilità di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

L’Agenzia delle Entrate notificava l’avviso di accertamento al contribuente, il quale – tuttavia – non veniva mai a conoscenza dell’atto in questione.

In seguito, il contribuente riceveva un atto di pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, fondando l’azione esecutiva promossa sull’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate.

A quel punto, il contribuente, ricevuto l’atto di pignoramento, contestava la pretesa avanzata dall’Erario, in quanto direttamente ricollegata ad un avviso di accertamento, mai notificato alla parte interessata, il quale ne ignorava l’esistenza e, ovviamente, il contenuto.

Il contribuente impugnava dunque l’atto di pignoramento dinanzi alla Corte di Giustizia di primo grado di Lucca, lamentando il vizio di notifica dell’avviso di accertamento.

Emergeva infatti durante il processo tributario che l’avviso di accertamento era stato erroneamente notificato alla parte privata con la procedura della “irreperibilità assoluta“, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n° 600/73.

I giudici tributari accoglievano il ricorso con la seguente motivazione in relazione alla contestata notifica dell’avviso di accertamento, atto tributario mai conosciuto dal contribuente:

Dalla documentazione prodotta risulta che alla data del 25.03.2024 il ricorrente era regolarmente
residente presso l’indirizzo indicato nella relata di notifica
. L’applicazione della procedura di irreperibilità
assoluta è pertanto illegittima, in quanto non preceduta da adeguate ricerche in loco, come richiesto dalla
giurisprudenza consolidata (Cass. 28858/2024).

La mancata rituale notifica dell’avviso di accertamento comporta la nullità derivata dell’atto di pignoramento,
ai sensi dell’art. 7-bis L. 212/2000 e dell’art. 21-septies L. 241/1990.

CHE COSA E’ LA PROCEDURA DI NOTIFICA PER IRREPERIBILITA’ ASSOLUTA?

L’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n° 600/73 prevede che deve essere applicata la procedura da “irreperibilità assoluta” per la notifica di un atto tributario (come appunto l‘avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) quando nel Comune nel quale deve essere eseguita la notificazione, il contribuente non ha l’abitazione, ufficio o azienda. Nel contenzioso in commento, il contribuente aveva dimostrato, per mezzo del proprio certificato di residenza storico che, al momento della notifica dell’avviso di accertamento, era residente nel Comune in discussione.

CHE COSA E’ LA FATTURA PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI?

La fattura per operazioni oggettivamente inesistenti si ha quando nel documento contabile è specificata una prestazione di servizi o una cessioni di beni che in realtà non è mai avvenuta o è avvenuta parzialmente.

Il contribuente che riceve tale fattura e la utilizza in contabilità, oltre a commettere un reato (art. 2, D. Lgs. n° 74/2000), sarà destinatario anche di uno schema di atto (art. 6-bis, Legge n° 212/2000) e, in seguito, di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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