L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e la difesa del contribuente

Tutele del contribuente e strategie difensive durante la verifica fiscale

Quali sono gli atti amministrativi che può ricevere il contribuente dall’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia delle Entrate, al termine della propria verifica tributaria promossa nei confronti del contribuente, notifica a quest’ultimo un particolare atto, chiamato avviso di accertamento (art. 42, D.P.R. n° 600/73).

L’avviso di accertamento è l’atto amministrativo con cui l’Erario contesta una determinata violazione (o più condotte) al contribuente.

L’irregolarità evidenziata dall’Agenzia delle Entrate comporta l’aumento del reddito del contribuente imputato per quell’anno di imposta e, dunque, la richiesta di una maggiore imposta, ad esempio in tema di Irpef o Iva.

Infatti, con l’avviso di accertamento il Fisco (Agenzia delle Entrate) richiede al contribuente il pagamento di ulteriori imposte, sanzioni ed interessi per regolarizzare la propria posizione.

Tali importi rappresentano il risultato dell’azione accertativa dell’Agenzia delle Entrate.

Quali azioni difensive può svolgere il contribuente per contestare l’avviso di accertamento?

Il contribuente ha il diritto di difendersi dalle contestazioni illustrate e motivate dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento notificato.

Tutte le possibili azioni difensive devono essere svolte nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento attraverso la presentazione del ricorso tributario.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento senza aver proposto il ricorso all’Agenzia delle Entrate, non sarà più possibile contestare il contenuto e gli addebiti dell’Agenzia delle Entrate.

In questi casi infatti l’atto diventa definitivo, ossia non sarà più contestabile dinanzi ai giudici tributari della Corte di Giustizia di primo grado competente.

Quali ulteriori atti dell’Erario possono essere ricevuti dal contribuente?

Il contribuente, oltre all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, può essere destinatario di ulteriori atti fiscali.

Il processo verbale di constatazione

Prima della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può ricevere il Processo Verbale di Constatazione (art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000), denominato PVC.

Tale atto costituisce la fase finale della verifica tributaria promossa dall’Agenzia delle Entrate oppure dalla Guardia di Finanza.

Il controllo fiscale può iniziare anche presso la sede dell’azienda del contribuente o, in generale, nel luogo in cui la parte esercita la propria attività (ad esempio un professionista), art. 12, comma 1, Legge n° 212/2000.

Il contribuente ha facoltà di presentare “osservazioni e richieste” entro 60 giorni dalla notifica del Processo Verbale di Constatazione consegnato dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.

Tale azione difensiva è una mera facoltà e non comporta quindi alcun obbligo a carico del contribuente.

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