L’istanza di rinegoziazione del mutuo ipotecario proposta dal debitore esecutato ai sensi dell’art. 41-bis, L. 157/2019, come modificata dalla L. n. 69/2021 di conversione del D.L. 41/2021, è sufficiente ai fini della sospensione della procedura esecutiva immobiliare avviata dalla Banca. E’ questo il principio recentemente affermato dal Tribunale di Palermo con Ordinanza del 16.04.2022.
In particolare, secondo il Tribunale siciliano, la citata normativa consente al giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita forzata tutte le volte in cui il debitore dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma dell’art. 41-bis. Non essendo quindi necessaria né una dichiarazione di apertura della trattativa da parte della Banca né l’allegazione da parte del debitore della documentazione attestante la propria situazione patrimoniale, economica e reddituale. Ed infatti, la valutazione del merito creditizio da parte della Banca attiene ad un momento successivo alla presentazione della relativa domanda e, pertanto, non rileva ai fini della decisione sulla sospensione.
Per quanto riguarda i requisiti richiesti dalla normativa vigente, il debitore esecutato può formulare l’istanza di rinegoziazione, quando:
a) sia un consumatore ai sensi dell’art. 3, comma I, lettera a) del Codice del Consumo;
b) il creditore procedente sia ipotecario di primo grado;
c) l’immobile pignorato sia abitazione principale del debitore sin dal momento della notifica del pignoramento a condizione che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, e A9 né sia un’abitazione di lusso ai sensi del Decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 218 del 27 agosto1969;
d) il pignoramento è stato notificato entro il 31.03.2021 e la domanda sia presentata entro il 31.12.2022;
e) il debito complessivo non superi i 250.000,00€;
f) l’importo offerto sia pari al minor valore tra il debito per capitale e interessi e il 75% del prezzo base della successiva asta oppure, se l’asta non è ancora stata fissata, del valore del bene come determinato dal CTU la restituzione dell’importo rinegoziato avvenga con una dilazione non inferiore a 10 anni e non superiore ai 30 e che la sua durata – sommata all’età del debitore – non superi il numero di 80.
Al ricorrere delle suddette condizioni il Giudice dell’esecuzione può – su istanza del debitore e sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo – disporre la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 41-bis, comma VII, sempreché l’istanza formulata non sia meramente dilatoria e/o avventata. Per questo si consiglia di rivolgersi ad un professionista esperto in diritto bancario al fine di valutare la percorribilità o meno di questa soluzione.
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