La società che si trova in uno dei casi di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c. può proseguire l’attività in corso ma non può intraprenderne di nuove. In caso contrario l’amministratore rischia di dover risarcire personalmente il danno arrecato alla società, ai creditori e ai terzi coinvolti.
Questo principio, sancito dall’art. 2486 c.c. è stato al centro della recente pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, n. 2166 dell’8 marzo 2021 (disponibile in calce per il download).
Il caso di specie prende le mosse da una citazione, notificata da parte del curatore fallimentare all’amministratore di una SRL che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento (riduzione del capitale sotto soglia), aveva effettuato pagamenti non riferibili all’attività commerciale.
Il curatore lamentava che l’illegittima prosecuzione dell’attività, in spregio alla regola di gestione conservativa, avesse prodotto ingenti perdite, aggravando la già precaria situazione patrimoniale della società.
Il Tribunale partenopeo, in primo luogo ha ribadito che “affinché vi possa essere risarcimento per comportamento illegittimo dell’amministratore, occorre tuttavia che sia provata non solo l’illiceità del comportamento, ma anche la conseguenza dannosa che da questa discende, in modo causalmente connesso“.
In altre parole, è onere di chi lamenta il danno dare prova dell’illiceità del comportamento attribuito all’amministratore, del relativo danno e del nesso causale tra i due elementi. Chiarito questo aspetto “tecnico” il Tribunale ha risolto la controversia stabilendo che:
“dopo il verificarsi della causa di scioglimento, il patrimonio sociale non può considerarsi destinato, quale era in precedenza, alla realizzazione dello scopo sociale, onde gli amministratori non possono più utilizzarlo a tal fine, ma sono abilitati a compiere soltanto gli atti correlati strumentalmente al diverso fine della liquidazione dei beni, restando ad essi inibito il compimento di nuovi atti di impresa“.
In quest’ottica, sono da intendersi in contrasto con la regola conservativa, non l’adempimento di obblighi pregressi, bensì le nuove iniziative imprenditoriali connotate dall’assunzione di un nuovo rischio economico-commerciale a carico della società.
Ciò detto, in capo all’amministratore sorge una responsabilità risarcitoria ex art. 2486 c.c. laddove quest’ultimo assuma, in nome e per conto della società, un nuovo rischio economico e non qualora conduca a termine impegni commerciali già presi in precedenza.