Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c.
Questo è il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione lo scorso dicembre 2020, chiamate a sciogliere il nodo interpretativo sull’esecutività, immediata o meno, del decreto di trasferimento.
Come avviene l’acquisto?
Nel procedimento di esecuzione immobiliare, una volta che il bene è stato venduto (all’asta o fuori asta) ed è stato versato il prezzo, il Giudice dell’Esecuzione è tenuto ad emettere il c.d. “decreto di trasferimento” con cui assegna formalmente l’immobile a colui che se lo è aggiudicato.
Ciò è previsto espressamente dall’art. 586 c.p.c. a mente del quale: “Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita(…) ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato (…) ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie.”
Questo decreto viene poi affidato alla competenza del Conservatore dei registri immobiliari il quale ne cura la trascrizione, con contestuale cancellazione di tutti i precedenti gravami iscritti sull’immobile acquistato.
Il provvedimento del Giudice dell’esecuzione deve apprezzarsi, quindi, come atto immediatamente esecutivo o deve attendersi il suo passaggio in giudicato (ossia la mancata impugnazione nei termini di legge)?
Le motivazioni delle Sezioni Unite.
La Corte di Cassazione ha proteso per l’immediata esecutività dello stesso sul presupposto logico giuridico che, in fase esecutiva, l’ordinamento è chiamato a destinare le proprie risorse alla tutela del diritto del creditore, non rilevando altri interessi contrastanti. Fatto salvo, ovviamente, il diritto alla regolarità del processo esecutivo.
In secondo luogo la pubblica amministrazione (quindi il Conservatore) è chiamata a dare mera esecuzione ai provvedimenti del giudice, senza alcun potere discrezionale sull’attuazione degli stessi.
Da ultimo non deve trascurarsi che nel processo esecutivo non è mai prevista la pronuncia di una sentenza (idonea a passare in giudicato) ma sempre e solo “provvedimenti ordinatori finalizzati al raggiungimento dello scopo del singolo processo esecutivo ovvia la liquidazione del bene per la distribuzione del ricavato”.
Pertanto, tutti gli atti emanati dal Giudice dell’esecuzione producono immediatamente i loro effetti, senza che sia necessario attendere l’eventuale termine per opposizione agli stessi (ossia il loro passaggio in giudicato).
Il trasferimento dell’immobile aggiudicato si verifica, quindi, non appena il decreto di cui all’art. 586 c.p.c. viene ad esistenza e così anche la liberazione dell’immobile dai pesi e dai vincoli iscritti in precedenza.
Di seguito la Sentenza, disponibile per il download: