Spese di sponsorizzazione verso associazione sportiva dilettantistica entro €. 200.000,00: annullamento dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (Cass. n° 15179/20)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n° 15179/20, ha annullato la pretesa tributaria nei confronti di una società (assistita nei primi due gradi di giudizio dall’Avv. Federico Marrucci e Avv. Giovanni Silvestrini dello Studio Legale Tributario Arcadia), ai danni della quale veniva contestata la spesa pubblicitaria a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (operante nel settore del Rally), in quanto non inerente ed antieconomica.

L’irrilevanza dell’antieconomicità della spesa (art. 90, comma 8, Legge n° 289/02)

Dopo i primi due gradi di giudizio, nei quali non era stata accolta la difesa della società, quest’ultima ha ottenuto l’annullamento degli atti fiscali dell’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale così ha motivato la decisione, in virtù dell’art. 90, comma 8, Legge n° 289/2002:

“tale norma agevolativa ha introdotto una ‘presunzione legale assoluta‘ circa la natura pubblicitaria […] di dette spese di sponsorizzazione. ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa fissato dalla legge; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsrizzato abbia effettivamente poste in essere una specifica attività promozionale;”

In breve, la società aveva rispettato le condizioni previste dalla citata norma, dunque era del tutto ininfluente l’ipotetica antieconomicità dell’investimento pubblicitario sostenuto dalla contribuente (ai fini dell’inerenza), stante la “presunzione legale assoluta” introdotta dal Legislatore.