IMU abitazione principale in caso di residenza e dimora in Comuni diversi: sussiste l’esenzione dal pagamento del tributo in caso di separazione di fatto dei coniugi (Cass., sentenza n° 24292/2020)

La Corte di Cassazione, per mezzo della recente sentenza n° 24292 dello scorso 03 novembre 2020, è tornata ad affrontare l’annosa questione circa la spettanza o meno dell’agevolazione IMU per l’abitazione principale (“prima casa”) nel caso in cui i coniugi risiedono e dimorano in Comuni diversi.

Il caso affrontato dai Giudici di Vertice riguardava un avviso di accertamento in forza del quale il Comune di riferimento disconosceva la sussistenza dell’agevolazione ICI (applicabile anche all’IMU) ai danni di un contribuente, reo di avere la residenza anagrafica e la dimora abituale in un immobile diverso da quello in cui viveva il rispettivo coniuge (quest’ultimo si era infatti trasferito in un’altra abitazione, sita in un Comune diverso).

L’ Ente locale fondava il disconoscimento in questione sulla definizione dell’abitazione principale, ossia l’immobile dove risiede e dimora l’intero nucleo familiare.

Sul punto, il contribuente – a sostegno della legittima sussistenza dell’esenzione IMUgiustificava la differente residenza e dimora sulla base di una separazione di fatto con il proprio coniuge; situazione questa provata mediante il deposito in giudizio di numerose dichiarazione di terzi che attestavano la frattura del rapporto coniugale.

Tali dichiarazioni di terzi, precisano i Giudici del Palazzaccio, hanno il “valore probatorio proprio degli elementi indiziari e, qualora rivestano i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c., danno luogo a presunzioni” con l’inevitabile conseguenza che le stesse devono essere valutate, unitamente ad altri elementi di prova, dai Giudici delle Commissioni Tributarie.

Ebbene, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, ha dapprima affrontato la definizione di “abitazione principale”, precisando che la stessa deve essere intesa come “residenza della famiglia desumibile dall’art. 144, comma 1, cod.civ. […] da intendersi il luogo di ubicazione della casa coniugale perché questo luogo individua presuntivamente la residenza di tutti i componenti della famiglia, salvo che tale presunzione sia superata dalla prova che lo spostamento della propria dimora abituale sia stata causata dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza”.

Precisato tale concetto, secondo i Giudici della Suprema Corte, occorre distinguere due ipotesi:

1) due coniugi non separati legalmente abbiano la propria residenza e dimora in due differenti immobili ubicati in Comuni diversi, senza alcuna giustificazione;

2) il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi in una differente abitazione sia avvenuto “per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale“.

Di conseguenza, continuano i Giudici della Suprema Corte, “nel primo caso, infatti, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale” ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari […]. Ciò per impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale“.

Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale.

In conclusione, la Corte di Cassazione per mezzo della sentenza in commento ha statuito – nel caso in cui venga provata dal contribuente la separazione di fatto – la sussistenza dell’agevolazione ICI/IMU anche nel caso in cui i coniugi risiedono e dimorano in due abitazioni diverse ubicati in differenti Comuni, soprattutto nel caso in cui uno dei due non abbia beneficiato di tale agevolazione (ad esempio, nel caso in cui il coniuge ha provveduto al pagamento dell’IC/IMU per intero o nell’ipotesi in cui il versamento del tributo locale è stato effettuato dal proprietario dell’immobile concesso in locazione/comodato d’uso al coniuge).

Per maggiori informazioni si veda la sentenza in formato PDF.