Con il Provvedimento n° 88314 del 6 aprile 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha diramato le regole di “ingaggio” per la ripresa dell’attività di notifica degli atti di accertamento e degli avvisi bonari in scadenza nel 2020.
Come noto, infatti, in considerazione delle difficoltà connesse all’emergenza COVID-19 il legislatore ha ritenuto necessario prevedere, per il 2020, una sospensione della notifica degli atti impositivi e degli atti di riscossione (ad esempio cartella di pagamento), al fine di non gravare ulteriormente sulle ormai logore spalle dei contribuenti.
Gli atti di accertamento e gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate (accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione), per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, è stata disposta – per mezzo di più interventi legislativi (art. 157, D.L. n° 34/2020; D.L. n° 3/2021; D.L. n° 7/2021) – la sospensione della notifica fino al 1 marzo 2021, salvo i casi di indifferibilità ed urgenza (vedi Circolare 25/E dell’Agenzia delle Entrate).
Tali atti devono essere comunque emessi (ossia firmati e protocollati) entro il 31 dicembre 2020; quindi, se l’atto non risulta firmato e protocollato sino alla data del 31 dicembre 2020 la pretesa impositiva viene meno per intervenuta decadenza.
Tuttavia, il legislatore (art. 157, comma 6, D.L. n° 34/2020) ha lasciato all’Agenzia delle Entrate l’onere di stabilire “con uno o più provvedimento le modalità di applicazione” dell’attività di notifica.
Pertanto, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in commento, sono state dettate le seguenti regole per la ripresa dell’attività di notifica degli atti di accertamento (punti 2.2. e 2.3):
a) gli uffici notificano gli atti “distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme”;
b) seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.
Gli uffici possono derogare a tali criteri “nei casi di indifferibilità e urgenza riscontrata successivamente o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
Infine, per quanto riguarda gli avvisi bonari ed altre comunicazioni (ad esempio: atti di accertamento del bollo auto), si ricorda che l’unica differenza rispetto alle regole di emissione degli avvisi di accertamento risiede nel fatto che tali atti devono “essere elaborati o emessi entro il 31 dicembre 2020 e possono anche non essere stati sottoscritti“.
Ai fini della notifica, invece, l’Agenzia delle Entrate ha previsto i seguenti criteri (punto 3):
la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui sopra “sono distribuiti tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione”, salvo i “casi di indifferibilità ed urgenza, o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento dei tributi” oppure con riferimento agli invii delle comunicazioni di definizione agevolata degli avvisi bonari.
Pertanto, è possibile annunciare che dal 6 aprile 2021 sono ripartiti ufficialmente e sostanzialmente i termini per la notifica degli atti propri dell’Agenzia delle Entrate.
Gli atti tipici dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia)
Per quanto riguarda, invece, gli atti di paternità dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), è opportuno ricordare che sino al 30 aprile 2021 è sospesa l’attività di notifica di qualsiasi atto tipico di riscossione (cartella di pagamento, intimazione di pagamento, atto di pignoramento, fermo amministrativo, comunicazione di iscrizione ipotecaria etc.).
Seguiranno ulteriori aggiornamenti.