Fatture false: maxi annullamento degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per assenza di prove nei confronti del contribuente (C.T.R. della Toscana, n° 1552/21)

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n° 1552/21, ha accolto l’appello presentato da un noto centro commerciale di Lucca, ribaltando completamente la sentenza sfavorevole di primo grado in tema di utilizzazione di fatture false emesse dai propri fornitori.

La contribuente è stata difesa dall’Avv. Federico Marrucci e dall’Avv. Giorgio Confente di Milano.

L’inizio della verifica e la contestazione di fatturazione falsa

Il cuore del controllo tributario, promosso dal’Agenzia delle Entrate di Lucca, aveva ad oggetto l’utilizzazione di fatture false per il periodo 2014-2015 e 2016.

Per effetto di tale verifica fiscale, iniziata nel 2019, l’Erario chiedeva alla società la somma abnorme di oltre €. 3.000.000,00 a titolo di imposte, interessi e sanzioni con la notifica di tre avvisi di accertamento, successivamente impugnati dalla contribuente.

La società, sin dal primo grado, contestava l’assenza di prove “raccolte” durante le indagini dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso, depositava – nel corso del processo tributario – copiosa documentazione attestante la veridicità delle operazioni contestate.

Tuttavia i Giudici di primo grado respingevano il ricorso, confermando la tesi del Fisco.

La vittoria in secondo grado

Il Collegio di appello, dunque, accoglieva completamente l’appello presentato dalla società ed annullava il maxi debito erariale imputato alla società.

I giudici di secondo grado hanno condiviso pienamente la ricostruzione dei fatti del contribuente, sconfessando la tesi del Fisco, il quale riteneva come inesistenti e quindi false le fatture utilizzate dal centro commerciale.

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