Obbligo di un “nuovo” PVC se l’Ufficio vuole ampliare il periodo di accertamento (C.T.P. di Lucca, n° 764/18)
I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con l’interessante sentenza n° 764/18, hanno accertato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2012, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva esteso il periodo temporale sottoposto a verifica, rispetto a quello circoscritto nel precedente PVC, avente ad oggetto unicamente il 2010.
La decisione
I giudici aditi accoglievano dunque il ricorso presentato dai professionisti dello Studio, evidenziando il mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio, il quale “per una sorta di pigrizia intellettuale non raggiunge alcun risultato concreto per l’erario, in quanto” l’A.F. “non ha compendiato le sue argomentazioni in fatti in un autonomo PVC per l’anno 2012”.
In altri termini, la tesi dell’Ufficio “tradisce scarsa considerazione per le forme attraverso le quali la ‘sostanza’ acquisisce forza probatoria, per cui soccombe alle prerogative del contribuente garantite dalla Legge n° 212/2000”.
A ben vedere, “l’acquisizione” di elementi sfavorevoli all’imprenditore “per un anno diverso da quello oggetto di verifica” tramite “l’accesso nei locali, avrebbe dovuto imporre all’Ufficio” una condotta diversa, “in modo da consentire al contribuente l’esercizio delle sue prerogative in fase di contraddittorio preventivo”.