Nullità del debito tributario: la cartella di pagamento deve essere notifica anche al contribuente fallito (C.T.P. di Lucca, n° 172/19)
La cartella di pagamento, riguardante debiti erariali i cui presupposti si sono formati in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, deve essere notificata non solo al Curatore del fallimento ma anche personalmente al soggetto fallito.
Sulla base di questo principio, un contribuente dichiarato “fallito”, assistito dai professionisti dello Studio, si è visto annullare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca – con sentenza n° 172/19 – il debito erariale richiesto, in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) ha prodotto in giudizio solamente documenti attestanti la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti del solo Curatore del fallimento e, non anche, del contribuente fallito.
“Ove l’atto si riferisca a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione dì fallimento del contribuente (come nel caso di specie: tributi dovuti per l’anno 2001, fallimento dichiarato nel 2004)“, afferma la C.T.P. di Lucca, “esso deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare mediante ammissione al passivo, ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi della definitività dell’atto impositivo“.
“La legittimazione all’impugnativa dell’atto“, proseguono i Giudici Lucchesi, “spetta in prima battuta al curatore fallimentare e in secondo battuta, in seconda battuta, in caso del primo, al contribuente. Pertanto, ancorché l’impugnazione del fallito resti condizionata al verificarsi dell’inerzia del curatore, qualora quest’ultimo si sia disinteressato del rapporto tributarlo, gli effetti dell’atto notificato dall’ufficio non possono che decorrere, per il fallito, dal momento in cui sia eseguita nei suoi confronti la notifica del relativo atto, ed egli sia così posto nell’effettiva condizione di difendersi“.