QUANDO ZEUS SFIDA EROS. ED EROS NON HA LA MEGLIO.
Negli ultimi mesi, il mondo dei creator digitali — in particolare chi lavora su piattaforme come OnlyFans — è finito sotto i riflettori del Fisco (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza). Moltissimi operatori del settore stanno subendo verifiche fiscali mirate, spesso avviate direttamente presso la propria abitazione. Dunque è opportuno fare chiarezza su due aspetti fondamentali: 1) cos’è la cosiddetta “Porno Tax” e 2) quali sono i diritti del contribuente se la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate bussano alla tua porta.
COSA E’ LA “PORNO TAX” (TASSA ETICA)?
La cosiddetta Porno Tax è una vera e propria tassa extra, introdotta in Italia per colpire i redditi derivanti dalla produzione e dalla vendita di materiale pornografico o per adulti.
IL RIFERIMENTO NORMATIVO
Questa imposta (Porno Tax o Tassa Etica) è stata introdotta dall’articolo 1, commi 466 e 467, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (la Legge Finanziaria per il 2006).
Il testo di legge definisce l’applicazione della tassa per:
“I redditi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento all’esibizionismo e al consumo di pornografia, trasmesso sotto qualsiasi forma, anche telematica o di telefonia”.
CHE COSA E’ LA PORNOGRAFIA DELLA PORNO TAX (TASSA ETICA)
Nel diritto italiano non esiste un’unica definizione universale di “pornografia“, ma per l’applicazione delle leggi fiscali e civili (come la Tassa Etica o Porno Tax) si fa riferimento a un testo normativo molto preciso: il D.P.C.M. 13 marzo 2009.
All’articolo 1, la legge stabilisce che per materiale pornografico si intende:
“[…] ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti.”
QUALI TASSE DEVE PAGARE IL CONTRIBUENTE (CREATOR DIGITALE): QUANTO “PESA” LA PORNO TAX (TASSA ETICA)
Chi produce o distribuisce questi contenuti (anche online o tramite piattaforme di abbonamento come OnlyFans) non paga solo le normali tasse sul reddito, ma deve applicare una maggiorazione dell’aliquota pari al 25% su quella specifica parte di guadagni.
Il Fisco sta applicando questa norma ai creator digitali, contestando il fatto che le loro attività rientrino a pieno titolo nella definizione di legge di contenuto pornografico.
QUANDO IL FISCO SUONA AL CAMPANELLO DELL’ABITAZIONE: LE DIFESE DEL CONTRIBUENTE SULLA PORNO TAX (TASSA ETICA)
Poiché molti creator gestiscono la propria attività direttamente dalla propria abitazione, l’ispezione della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate si sposta spesso dalle sedi aziendali classiche all’abitazione privata.
Qui, però, la legge italiana prevede tutele rigidissime a difesa dell’inviolabilità del domicilio.
Per entrare in una casa privata, i verificatori non possono agire di propria iniziativa. L’art. 52 del D.P.R. n. 633/72 stabilisce che l’accesso nell’abitazione del contribuente — finalizzato a cercare documenti cartacei o file informatici (PC, smartphone, chiavette USB, hard disk esterni) — può avvenire solo in caso di gravi indizi di violazioni fiscali e richiede obbligatoriamente l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (il Magistrato).
I “gravi indizi” devono essere già in possesso del Fisco prima che venga chiesto e firmato il mandato di accesso.
- Non è consentito entrare in casa a “pescare” sperando di trovare qualcosa per poi giustificare il controllo.
- Se il sospetto non è documentato a monte, l’accesso è illegittimo o meglio, è illegittima l’acquisizione del documento in assenza di gravi indizi.
In questo caso, infatti, si crea una sorta di effetto domino per le sorti anche del futuro avviso di accertamento.
COSA SUCCEDE SE LE PROVE SONO ACQUISITE IN MANIERA ILLEGITTIMA?
Se la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate acquisiscono documenti, PC o file senza in assenza di reali “gravi indizi” preventivi, scatta una sanzione pesante per il Fisco: l’inutilizzabilità delle prove. In altri termini, la presenza di gravi indizi deve sussistere prima che i verificatori suonino il campanello dell’abitazione del contribuente. Altrimenti scattano delle precise conseguenze.
In base all’articolo 7-quinquies della Legge n. 212/2000 (lo Statuto dei Diritti del Contribuente), tutti gli elementi raccolti in violazione della legge non possono essere usati ai danni del contribuente per emettere un avviso di accertamento. È come se quelle prove non fossero mai esistite.
La norma recita in tal senso:
“Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti […] in violazione della legge“.
LA STRATEGIA DIFENSIVA DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO AD UNA VERIFICA DA PORNO TAX (TASSA ETICA)
Proprio su tale aspetto, esistono modi e tempi ben precisi per far rilevare l’errore commesso dai verificatori fiscali (Agenzia delle Entrate o Guardia di Finanza) laddove acquisiscano documenti in violazione delle legge, ossia essere entrati presso l’abitazione del contribuente senza aver rilevato preventivamente la sussistenza di gravi indizi all’interno dell’autorizzazione del Magistrato.
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