La prescrizione quinquennale dei crediti tributari si applica a tutti gli atti amministrativi (esattivi ed accertativi) notificati al contribuente (Cass. n° 30362/18)
La Suprema Corte, con la pronuncia n° 30362/18, ha esteso l’area di applicabilità della prescrizione quinquennale (c.d. breve) ai crediti tributari, rispetto alla precedente ordinanza, sempre della Corte di Cassazione n° 20213/15; in breve, tale termine prescrizionale trova legittima operatività “non soltanto nei casi di notifica di cartella esattiva (D.P.R. n° 600 del 1973, art. 36 bis e/o ter), bensì anche nelle fattispecie riguardanti qualsiasi atto amministrativo di natura accertativa (avviso di accertamento)”.
A ben vedere, anche con la sentenza della S.C. SS. UU. n° 23397/16, i Giudici di Piazza Cavour avevano osservato che il meccanismo prescrizionale breve “si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti […] relativi ad entrate tributarie dello Stato”; peraltro anche il successivo provvedimento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n° 1997/18) aveva “limitato” la prescrizione breve esclusivamente agli atti della riscossione affidati al Concessionario per le conseguenti azioni esecutive e/o cautelari da promuovere.
Ebbene, con l’ordinanza in commento, i giudici ermellini hanno dunque evidenziato che “la prescrizione quinquennale è giustificata da un ragionevole principio di equità, che vuole che il debitore venga sottratto all’obbligo di corrispondere quanto dovrebbe per prestazioni già scadute, tutte le volte che queste non siano tempestivamente richieste dal creditore”.
Sul punto, si legge ulteriormente nella motivazione in parola: “mentre con la nota ordinanza n° 20213/15 la S.C. aveva affermato che la prescrizione quinquennale operava laddove il titolo esecutivo fosse costituito dalla sola cartella esattoriale dell’Ente della Riscossione, sicché nelle altre ipotesi di sussistenza del credito erariale (ad esempio, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto essere introdotta la prescrizione quinquennale, il nuovo orientamento ha esteso i margini difensivi del cittadino”, alla luce dei motivi già illustrati.