Nullità dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per mancato assolvimento dell’onere della prova e violazione del contraddittorio (C.T.R. della Toscana, n° 972/21)

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n° 972/21, ha accolto la linea difensiva di un noto ristorante lucchese, destinatario di un’importante verifica presso la sede dei propri locali, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2010.

Il contribuente veniva difeso dall’Avv. Federico Marrucci e Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.

La verifica tributaria dell’anno di imposta 2010

Da tale controllo venivano acquisiti documenti per accertare un presunto maggior ricavo non dichiarato per il 2010, attraverso le agende delle prenotazioni, come da Processo Verbale di Constatazione (PVC) consegnato direttamente al contribuente.

L’Agenzia delle Entrate, mediante un controllo “automatico”, imputava la medesima condotta evasiva anche per il 2011, in realtà escluso dal citato controllo tributario.

La difesa del contribuente: mancanza di prova per il 2011 e violazione del contraddittorio

Il contribuente, fin dal primo grado di giudizio, contestava le modalità di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva abusato indebitamente ed illegittimamente delle prove acquisite per il 2010, ma non per il 2011, in ordine al quale non erano stati raccolti elementi probatori.

Il Collegio tributario di appello confermava la sentenza di primo grado e, dunque, la vittoria del contribuente:

L’Agenzia delle Entrate “non solo ha utilizzato in maniera pretestuosa e illegittima il PVC, redatto per l’anno 2010, anche per il 2011, ma non ha attivato l’indispensabile preventivo contraddittorio

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