Nullità dell’avviso di accertamento con firma digitale e notifica cartacea.

È giuridicamente inesistente l’avviso di accertamento notificato con modalità cartacea, ma sottoscritto con firma digitale (C.T.R. della Liguria, n° 56/20)

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n° 56/20, ha sancito la giuridica inesistenza dell’avviso di accertamento sottoscritto digitalmente dal funzionario, laddove l’Amministrazione finanziaria abbia  “optato per la notifica in via ordinaria”, dunque con modalità cartacea.

La decisione

Nella controversia in parola, i Giudici liguri hanno analizzato l’art. 42, comma 1, D.P.R. n° 600/73, il quale “stabilisce che gli accertamenti debbono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro  impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Ebbene, l’avviso di accertamento impugnato riportava, nella parte relativa alla sottoscrizione del provvedimento, la dicitura “il Direttore Provinciale firmato digitalmente”; in virtù di ciò, secondo la motivazione dei giudici di appello, “manca del tutto la sottoscrizione prevista dall’art. 42, comma 1” cit.

A ben vedere, prosegue la motivazione della sentenza, “la circostanza che il documento consegnato costituisce la copia analogica del documento informatico non supera la previsione normativa sopra ricordata”.

In particolare, l’Agenzia fiscale, avendo scelto di notificare l’avviso di accertamento con la modalità cartacea/postale (e non a mezzo PEC) avrebbe dovuto “consegnare una copia con sottoscrizione autografa” del funzionario responsabile, ossia il “Capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.

Il Collegio di appello, pur richiamando i principi espressi da precedenti pronunce, tra cui la sentenza n° 842/19 della C.T.R. del Piemonte, è approdata alla ulteriore e netta conclusione che  il provvedimento amministrativo è da “ritenere giuridicamente inesistente” poiché “l’avviso di accertamento notificato in via ordinaria” è risultato“sprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato e recante la dicitura ‘firmato digitalmente’ ”.