La prescrizione del credito Inps opera anche in caso di inerzia del contribuente (Tribunale di Prato, Sez. Lav., n° 178/20)

Il credito dell’Inps, come da pronunciamento della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n° 23397/20 (e successive decisioni), è soggetto al termine quinquennale di prescrizione a decorrere dalla notifica dell’atto (cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ex Equitalia o avviso di addebito dell’Inps).

Nel caso in parola, il contribuente aveva ricevuto due cartelle esattoriali nel 2004; nel 2005 aveva pagato la prima rata della somma. In seguito, era stato destinatario di un formale sollecito di pagamento (da parte dell’Ente della Riscossione) nel 2014, nonchè dell’ipoteca della propria abitazione (con successiva vendita giudiziaria, tramite asta nel 2015, dinanzi al Tribunale di Prato).

Nel 2019 riceveva ulteriore intimazione di pagamento, la quale veniva impugnata dal contribuente lamentando – tra i vari spunti difensivi – l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito dell’Inps (pari a circa €. 45.000,00) che era maturata sin dal 2010, ossia decorsi cinque anni dal pagamento dell’unica rata (2005).

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione sosteneva che la contestazione era tardiva, in quanto la contribuente avrebbe dovuto eccepire l’intervenuta prescrizione in sede di pignoramento della casa.

La vittoria del contribuente

Il Tribunale di Prato, Sezione lavoro, accoglieva il ricorso presentato dal contribuente, difeso dall’Avv. Marrucci Federico e Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia, evidenziando che:

Ne deriva che non essendovi validi atti interruttivi della prescrizione tra l’aprile 2005 ed il settembre 2014, la stessa deve ritenersi, alla data del 12.4.2010, spirata; ciò anche alla luce della circostanza secondo cui la prescrizione decorre a prescindere dall’inerzia di parte ricorrente, tenuto conto del principio dell’irrinunciabilità della prescrizione.