La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n° 1526/21, depositata in data 17 dicembre ha osservato che è “inesistente” la notifica della cartella esattoriale tramite PEC, laddove l’Ente della Riscossione utilizza un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Sulla questione, i giudici di primo grado non avevano accolto la tesi sostenuta dal contribuente, mentre il Collegio di appello riformava la sentenza sul punto, annullando le cartelle esattoriali notificate tramite PEC, in quanto provenienti da un indirizzo PEC non ufficiale e non presente nei pubblici registri.
Il contribuente è stato assistito dall’Avv. Federico Marrucci e Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.
La certezza sulla provenienza della PEC: vizio di notifica della cartella esattoriale
I Giudici di secondo grado, in accoglimento della questione sollevata dal contribuente, hanno dunque affermato che:
In breve, secondo i Giudici di secondo grado, “la notifica pec si intende validamente” perfezionata “se effettuata DA un indirizzo Pec certificato ed inviata AD un indirizzo Pec anch’esso certificato“, pertanto le cartelle esattoriali contestate sono da considerarsi annullate per un insanabile vizio di notifica.