Illegittimo l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate basato sul consumo di caffè del ristorante (C.T.P. di Lucca, n° 131/20)

Il Collegio lucchese accoglieva il ricorso dell’imprenditore, motivando che il “parametro” del consumo di caffè, “adottato per la ricostruzione dei ricavi è assolutamente privo di dignità logica e non rappresenta certamente una presunzione grave”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con la sentenza n° 131/20, ha annullato l’avviso di accertamento nei confronti di un noto ristorante del centro storico della città, difeso dallo Studio Tributario Arcadia; i verificatori aveva accertato un presunto ricavo “in nero” (non dichiarato) di oltre €. 122.000,00 fondando la presunta ricostruzione sul “consumo di un solo caffè per dipendente ogni turno di lavoro”.

Non solo: “non risulta essere fatto notorio che nelle aziende è consentita una sola pausa di caffè ai dipendenti, se gli stessi possono usufruire del servizio senza allontanarsi dal luogo di lavoro”, di conseguenza “soprattutto nel ristorante, il dipendente può beneficiare del sollievo di un caffè senza neppure di fatto interrompere la prestazione di lavoro”; di conseguenza “se si dovessero considerare due caffè a turno lavorato per dipendente, si otterrebbero ricavi al di sotto di quanto dichiarato dal contribuente”.