È nullo l’avviso di accertamento sottoscritto da un soggetto non legittimato (Cass., n° 6682/2020)
La Corte di Cassazione, con l’interessante sentenza n° 6682/20, ha osservato che è viziato da nullità assoluta l’avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario non designato dalla Giunta Comunale ovvero non delegato dal Sindaco (così come previsto dall’art. 11, comma 4, D. Lgs. n° 504/92), per violazione dell’art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n° 600/73.
La decisione
Il Collegio di appello, richiamando i principi espressi da precedenti pronunce, tra cui la sentenza n° 942/19 della C.T.R. del Piemonte, ha dunque accolto, in via preliminare di merito, il ricorso di gravame presentato dal contribuente.
Sul punto, i giudici di secondo grado argomentavano la propria decisione, partendo dalla disamina del richiamato art. 42, comma 1, il quale – come noto – “stabilisce che gli accertamenti debbono essere portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, pena la nullità del provvedimento amministrativo in parola (comma 3).
Ebbene, nel contenzioso tributario in commento, l’avviso di accertamento impugnato riportava, nella parte relativa alla sottoscrizione dell’atto, la dicitura “il Direttore Provinciale firmato digitalmente”; dunque alla luce di tale panorama processuale, il Collegio, condividendo la linea difensiva adottata dal contribuente, evidenziavano che era del tutto assente – rebus sic stantibus – “la sottoscrizione prevista dall’art. 42, comma 1” cit.
In altri termini, l’avviso di accertamento era sprovvisto della firma del Direttore Provinciale.
A ben vedere, proseguono i Giudici liguri nella propria motivazione, “la circostanza che il documento consegnato costituisce la copia analogica del documento informatico non supera la previsione normativa sopra ricordata”, ossia l’obbligo incontrovertibile di sottoscrivere il provvedimento notificato al contribuente.
In particolare, l’Agenzia fiscale, avendo scelto di notificare l’avviso di accertamento con la modalità cartacea (e non tramite PEC, evidentemente) avrebbe dovuto, invero, “consegnare una copia con sottoscrizione autografa” del funzionario responsabile, ossia il “Capo dell’Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e dunque l’A.F. non avrebbe dovuto limitarsi ad inserire il classico riferimento alla sottoscrizione digitale, del tutto inidonea e priva di effetti negli accertamenti notificati secondo la modalità “tradizionale” cartacea.
“La conseguenza”, conclude la C.T.R. della Liguria, “è quella prevista dal terzo comma dell’art. 42 D.P.R. 600/1973, vale a dire la nullità dell’atto”, pertanto è da “ritenere giuridicamente inesistentel’avviso di accertamento notificato in via ordinariasprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato e recante la dicitura ‘firmato digitalmente’”.