E’ irrilevante la prova del pagamento delle fatture per esercitare il diritto alla detrazione Iva (Cass. n° 6794/20)

La Corte di Cassazione con la sentenza n° 6794/20 ha affermato che, dinanzi a fatture passive ricevute dal contribuente (committente/cessionario), il diritto alla detrazione Iva (art. 19, D.P.R. n° 633/72) opera a prescindere “dal suo pagamento che potrebbe non avvenire per le più svariate ragioni“.

Per tale ragione, l’Agenzia delle Entrate non può contestare, ad esempio, l’inerenza di tali fatture, laddove il contribuente verificato, il quale ha ricevuto tali documenti fiscali, non dimostra il pagamento totale delle citate fatture.

I giudici ermellini, infatti, hanno qualificato detto elemento come del tutto irrilevante per fondare una verifica fiscale nei confronti dell’imprenditore.

“il diritto [alla detrazione] sorge dal momento in cui l’imposta diventa esigibile. […]

Per contro è irrilevante l’esecuzione parziale della prestazione […] così come l’inadempimento parziale della prestazione.