La “nuova” frontiera degli investimenti virtuali nell’universo delle criptovalute impone ai contribuenti italiani di conoscere preventivamente le regole fiscali, ossia quando e dove dichiarare tali somme al Fisco per evitare le verifiche tributarie da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’investimento del contribuente in criptovalute: quando scatta l’obbligo di compilazione del Quadro RW della Dichiarazione fiscale
Il contribuente, in qualità di persona fisica, quando investe in un anno di imposta una determinata somma per l’acquisto di criptovalute, deve compilare il Quadro RW della propria Dichiarazione fiscale:
Si tratta di un semplice adempimento da monitoraggio, con il quale il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate l’investimento in criptovalute effettuato in un anno di imposta.
In questo caso il contribuente non dovrà pagare alcun imposta all’Erario.
Tuttavia, in caso di omessa compilazione del Quadro RW, verranno irrogate sanzioni tributarie da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il prelievo del contribuente dal proprio wallet: la conversione in Euro dell’investimento in criptovalute e la compilazione del Quadro RT della Dichiarazione fiscale
Quando il contribuente effettua un prelievo sul proprio wallet (portafoglio elettronico) scatta la conversione in euro del proprio investimento in criptovalute e, pertanto, dovrà essere compilato il Quadro RT (Sezione II) della Dichiarazione fiscale:
L’imposta sostitutiva da pagare è pari al 26% del prelievo (cashout) effettuato dal contribuente dal proprio wallet.
Dunque, in caso del prelievo, tale somma virtuale (convertita in euro) dovrà essere dichiarata nel Quadro RT, al fine di corrispondere l’imposta al Fisco.
Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate: come difendersi dai controlli fiscali per omessa o errata dichiarazione fiscale degli investimenti in criptovalute. La tutela del contribuente
Questi investimenti virtuali comporteranno – nei prossimi anni – la nascita di verifiche tributarie da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Ebbene, il Fisco svolgerà presumibilmente due tipologie di controlli:
a) Controllo della correttezza della dichiarazione del contribuente in relazione agli acquisti e/o prelievi di criptovalute effettuati dal contribuente: invito al contraddittorio e avvisi di accertamento
In questo caso l’Agenzia delle Entrate dopo la comunicazione di un invito al contraddittorio trasmesso al contribuente (art. 32, D.P.R. n° 600/73), avrà facoltà di notificare un avviso di accertamento (art. 42, D.P.R. n° 600/73), al fine di contestare l’errata o mancata compilazione del Quadro RW o RT della Dichiarazione fiscale.
b) Controllo dell’omesso versamento delle imposte in base a quanto dichiarato dal contribuente: avviso bonario e cartella esattoriale
In questa seconda ipotesi, invece, l’Agenzia delle Entrate invierà il c.d. avviso bonario al contribuente (art. 6, comma 5, Legge n° 212/2000) con cui verrà addebitato a quest’ultimo l’omesso (anche parziale) versamento delle imposte regolarmente dichiarate.
Laddove il contribuente non effettuerà il pagamento (anche rateale), il Fisco notificherà – per mezzo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) – la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. n° 600/73.