Nullità insanabile dei provvedimenti esattoriali in mancanza delle informazioni per impugnare (Cass. n° 3281/2020)
La Suprema Corte, con l‘ordinanza n° 3281/2020, ha precisato che gli atti del Concessionario della Riscossione devono tassativamente indicare le informazioni complete per presentare istanza di autotutela e proporre impugnazione, in conformità al “principio di garanzia di trasparenza dell’attività amministrativa, della piena informazione e del diritto di difesa”; in mancanza di detti elementi, il provvedimento esattivo sarà viziato da nullità insanabile.
I fatti
Il processo in esame scaturiva dall’impugnazione di 12 intimazioni di pagamento notificate al contribuente da parte dell’Ente della Riscossione; il ricorrente eccepiva la mancata indicazione delle informazioni riguardanti la sede del Concessionario a cui rivolgersi per un eventuale contraddittorio, nonché delle modalità per proporre impugnazione.
Il Tribunale di Alessandria accoglieva le doglianze proposte dal ricorrente in merito all’assenza delle indicazioni nel provvedimento impugnato, decretando la nullità dello stesso; dinanzi alla decisione del Tribunale piemontese, il Concessionario della Riscossione proponeva ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso dell’Ente della Riscossione, statuendo che in forza dell’art. 7, comma 2, della L. 212/2000 “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato e il responsabile del procedimento; b) l’autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”.
I Giudici di Vertine, hanno inoltre precisato che la mancanza delle citate indicazioni “non appare diversamente sanabile, perché attinente a diritti fondamentali del contribuente al contradditorio e alla difesa, sanciti dallo Statuto del contribuente”.