Illegittima la richiesta di ipoteca ante causam dell’Agenzia delle Entrate in assenza di periculum in mora (C.G.T. di Lucca, n° 85/23)

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, con la recente sentenza n° 85/23, ha rigettato l’istanza di adozione di misura cautelare (art. 22, D. Lgs. n° 472/97), ossia ipoteca ante causam richiesta dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto un immobile in Italia di proprietà di una contribuente italiana con residenza fiscale in Venezuela.

L’Agenzia delle Entrate contestava alla contribuente di aver omesso la presentazione della dichiarazione fiscale in Italia per il periodo dal 2016 al 2020.

I verificatori imputavano infatti alla cittadina venezuelana di non aver dichiarato redditi per oltre €. 3.000.000,00.

Per questa ragione, la Guardia di Finanza di Lucca aveva avviato un’indagine tributaria nel 2020 nei confronti della contribuente venezuelana.

In seguito l’Agenzia delle Entrate, per tutelare la propria presunta pretesa, chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, l’adozione di ipoteca ante causam sulla villa italiana di proprietà della contribuente.

La parte è stata assistita dall’Avv. Federico Marrucci e Avv. Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.

Al termine del contenzioso tributario, i giudici lucchesi hanno così statuito a favore delle ragioni della contribuente:

“il quadro offerto non consente l’adozione di un provvedimento cautelare ante causam, in virtù della mancanza del fondato timore di dispersione del patrimonio della contribuente“.

Che cosa è l’iscrizione ipotecaria ante causam dell’Agenzia delle Entrate?

L’art. 22, comma 1, D. Lgs. n° 472/97 stabilisce che laddove l’Agenzia delle Entrate abbia “fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata […] l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore”.

Dunque, l’Erario può avanzare la richiesta di iscrizione ipotecaria (ad esempio su beni immobili di proprietà del contribuente, come nel caso in discussione), tuttavia deve comprovare il rischio di dispersione del patrimonio ad opera del contribuente che deve essere «reale».

In pratica, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare in giudizio che il contribuente abbia venduto (o tentato di vendere) i propri beni.

La stessa Circolare n° 4/10 dell’Agenzia delle Entrate osserva che grava sull’Ufficio fiscale motivare la richiesta cautelare, perché «il pericolo per la riscossione deve essere attuale e non solo potenziale».
E’ fondamentale analizzare «la condotta del (presunto) debitore» in termini pratici, concreti e NON teorici o presuntivi.

Nel contenzioso in commento, secondo la decisione emessa dai giudici tributari, l’Agenzia delle Entrate non ha dimostrato la presenza del periculum in mora, in quanto la contribuente venezuelana non aveva effettuato alcun tentativo di vendita della villa lucchese, di conseguenza la misura cautelare richiesta dal Fisco è stata qualificata come infondata.

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