Accertamento bancario illegittimo senza il contraddittorio con il contribuente: annullamento accertamento dell’Agenzia delle Entrate (C.T.R. della Toscana, n° 606/21 e n° 609/21)

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con le recentissime sentenze “gemelle” n° 606/21 e n° 609/21, ha annullato la pretesa fiscale di €. 200.000,00 avanzata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una verifica bancaria promossa nei confronti di un commercialista, difeso e assistito dall’Avv. Federico Marrucci e l’Avv. Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia.

Con il controllo sui conti correnti, l’Ufficio fiscale aveva chiesto al contribuente precise giusticazioni sulle entrate bancarie (art. 32, n° 7, D.P.R. n° 600/73).

Il ruolo essenziale del Processo Verbale di Constatazione (PVC) anche nelle verifiche bancarie

In breve, il contribuente contestava il mancato rispetto del contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva notificato gli avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, senza convocare preventivamente il soggetto interessato.

Alla parte interessata, infatti, non era stato consegnato il Processo Verbale di Constatazione (art. 12, comma 7, Legge n° 212/2000).

“nel caso in cui l’attività di controllo voglia essere estesa anche al soggetto dei conti bancari personali gli deve essere una diretta azione nei suoi confronti mediante la consegna del PVC

A ben vedere, il contribuente non era stato concesso di depositare le osservazioni e richieste a seguito della consegna del PVC, al fine di replicare validamente alle giustificazioni bancarie richieste dall’Ufficio fiscale.

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