La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, con sentenza n° 170/2021, ha espresso un interessante principio in tema di agevolazione IMU prima casa.
La vicenda nasceva dall’emissione di un avviso di accertamento da parte del Comune di Viareggio, con il quale veniva contestato il disconoscimento dell’agevolazione IMU prima casa, in quanto – secondo il Comune – quest’ultima non spetta nel caso in cui coniugi risiedono anagraficamente e dimoravano abitualmente in due Comuni diversi.
Il contribuente – assistito dai Professionisti dello Studio Avv. Maurizio Naseddu e Avv. Federico Marrucci – impugnava l’avviso di accertamento sostenendo che la diversa residenza e dimora dei coniugi era dovuta esclusivamente ad una interruzione del rapporto coniugale (separazione di fatto).
Tale separazione di fatto sfociava – nell’anno successivo rispetto a quello oggetto di accertamento – in una separazione consensuale avanti al Tribunale di Lucca.
Non solo: il contribuente provava inoltre che l’immobile oggetto di accertamento non costituiva un’abitazione c.d. “fantasma” (come ad esempio la casa al mare), fornendo documentazione relativa all’effettivo utilizzo della stessa.
IMU prima casa: sì all’agevolazione per i coniugi che abitano in Comuni diversi
La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sezione 2 (Presidente e Relatore Dott. A. Del Forno), per mezzo della sentenza in commento ha condiviso integralmente le argomentazioni del nostro cliente, annullando l’avviso di accertamento sulla scorta delle seguenti motivazioni:
Il ricorrente ha provato mediante la produzione del decreto di omologazione del Tribunale di Lucca la separazione tra coniugi intervenuta tra la ricorrente e il marito, che il fatto che quest’ultimo nel corso del precedente anno abbia dimorato in altro Comune […] è conseguenza della separazione di fatto tra i coniugi e quindi della disgregazione del nucleo familiare, ne deriva che la ricorrente ha diritto per l’annualità in questione alla agevolazione IMU relativa all’abitazione principale
Agevolazione IMU prima casa: l’orientamento della Corte di Cassazione
La pronuncia della C.T.P. di Lucca oggetto del presente articolo ha espressamente condiviso il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha “partorito” – con sentenza n° 24294/2020 – il seguente principio in tema di agevolazione IMU prima casa:
[…] qualora risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto per la frattura di un rapporto di convivenza, cioè per una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della convivenza sotto lo stesso tetto dei coniugi, ne consegue il superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale, atteso che la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta un disgregazione del nucleo familiare e, quindi, la abitazione principale non potrà più essere identificata con la casa coniugale […]
Pertanto in via generale è possibile affermare che, in caso di disconoscimento da parte del Comune di riferimento dell’agevolazione IMU prima casa, è necessario individuare e provare un’idonea motivazione circa la differente residenza e dimora dei coniugi in Comuni diversi, nonché comprovare l’effettivo utilizzo dell’immobile.