La riscossione a mezzo ruolo è applicabile anche agli Enti previdenziali, indipendentemente dalla natura privatistica (Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, n° 66/21)

Il Tribunale di Pisa (Sezione Lavoro), con la sentenza n° 66/21, ha accolto il ricorso presentato del contribuente, difeso dall’Avv. Federico Marrucci e Avv. Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia, annullando integralmente la cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) per la riscossione del credito (contestato) pari ad oltre €. 50.000,00 da Inarcassa degli ingegneri.

Il ricorrente contestava, oltre all’intervenuta prescrizione quinquennale, anche la “tempistica” con cui l’Ente Previdenziale aveva iscritto a ruolo la cartella di pagamento al debitore; proprio su questo aspetto, nel ricorso veniva contestata la decadenza per la riscossione della pretesa, in violazione dell’art. 25, D. Lgs. n° 46/99.

Pertanto, conclude il Giudice del Tribunale di Pisa nella sentenza:

l’ente previdenziali privatizzato non si colloca in una posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla cura dell’interesse ad essi affidati. Da tale ratio deriva pertanto l’applicabilità della norma sopra richiamata, dunque la decadenza dell’ente previdenziale dal potere di agire in riscossione per i crediti in questione”.

Il principio, evidentemente, trova ampia e legittima applicazione, ad esempio, anche per la Cassa Forense degli Avvocati.