La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la recente sentenza n° 1069/20, depositata il 28.12.2020 ha dichiarato inammissibile l’appello tributario presentato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) in quanto l’Ente – in sede di costituzione in giudizio (art. 22 e 53, D. Lgs. n° 546/92) – ometteva di depositare la prova di notifica del citato appello.
In questo modo, l’appellante non offriva idonea prova di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado; il contribuente, difeso dall’Avv. Federico Marrucci e Avv. Maurizio Naseddu dello Studio Legale Tributario Arcadia, nella propria memoria illustrativa, prima della celebrazione dell’udienza in remoto del 15.12.2020, solleva la questione, la quale veniva dunque accolta dal collegio toscano con condanna alle spese ai danni della Riscossione.
I giudici di appello così motivavano la decisione in commento:
“lnammissibilità non è neppure sanata dalla costituzione dell’appellato. L’obbligo di depositare copia dell’atto di appello è imposto a pena di inammissibilità ed esclude che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento del vizio l’atteggiamento di controparte”